Art. 19.
(Ricettario).

      1. L'acquisto dei prodotti fitosanitari ed il loro uso sono subordinati alla prescrizione di cui all'articolo 18, da effettuare su apposito ricettario madre-figlia debitamente numerato e conforme a un modello predisposto dal Ministero della salute.
      2. La ricetta di cui al comma 1, composta di un originale per l'acquirente e di una copia per il titolare della farmacia agraria, deve contenere le seguenti indicazioni:

          a) il nome, il cognome e l'indirizzo del compilatore;

          b) la malattia, gli attacchi parassitari o le infestanti che si intendono combattere, o su quanto altro si voglia intervenire;

          c) la dose del prodotto fitosanitario o prodotto assimilato prescritto;

          d) il tempo di carenza;

          e) la coltura alla quale è destinato il prodotto;

          f) l'epoca, la quantità e le modalità di distribuzione del prodotto.

      3. Ogni ricetta deve essere conservata dall'acquirente e dal titolare della farmacia agraria per almeno cinque anni e non può contemplare più di tre prodotti.